

Il tirocinio formativo è un’esperienza
presso un’azienda o un Ente Pubblico, ed ha lo scopo
di agevolare le scelte professionali delle persone mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Non è un rapporto di lavoro, non si perde quindi l’anzianità presso
le liste di disoccupazione e non si percepisce alcuna retribuzione. È consentito
all’azienda ospitante corrispondere al tirocinante un rimborso per spese
sostenute, quali trasporto, pasti.
A chi è rivolto
Il tirocinio formativo è rivolto a:
- studenti che frequentano la scuola superiore;
- allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale;
- giovani in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti
nelle liste di mobilità;
- cittadini stranieri;
- giovani portatori di handicap o con svantaggio sociale;
- studenti universitari e neolaureati.
Durata
Il tirocinio ha una durata massima differente in base alla condizione formativo
e occupazionale del tirocinante ed è possibile svolgerlo anche in
part-time:
- non superiore a 4 mesi per studenti della scuola secondaria;
- non superiore a 6 mesi in caso di allievi di istituti professionali o di
corsi di formazione professionale;
- non superiore a 6 mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli
iscritti nelle liste di mobilità;
- non superiore a 12 mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento
o specializzazione post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine
degli studi;
- non superiore ai 18 mesi per persone svantaggiate (legge 381/91)
- non superiori a 24 mesi per soggetti portatori di handicap.
Nel computo dei limiti temporali non si tiene conto degli eventuali periodi
dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione obbligatoria
per maternità. Le eventuali proroghe sono ammesse entro i limiti massimi
della durata su indicata.
Soggetti promotori
Il tirocinio formativo può essere promosso da:
- Centri per l’Impiego;
- Università ed Istituti di istruzione Universitaria;
- Aziende per il diritto allo studio universitario;
- Istituzioni scolastiche;
- Centri di formazione professionale o di orientamento e agenzie nell’ambito
di progetti di formazione e orientamento;
- Comunità terapeutiche
- Cooperative sociali;
- Servizio di inserimento lavorativo per disabili.
Limiti numerici
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda
nei limiti seguenti:
- aziende o Enti con non più di 5 dipendenti a tempo determinato: 1
tirocinante;
- aziende o Enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso
tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- aziende o Enti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti
in misura non superiore a 10%.
Figure di riferimento
Il tutor designato dall’azienda ospitante ha la funzione di favorire
lo svolgimento del tirocinio, contribuendo ad illustrare al tirocinante le
modalità delle fasi lavorative e a supervisionarne l’attività sia
lavorativa che formativa.
Il tutor individuato dal soggetto promotore ha la funzione di controllare se
il tirocinante svolga ciò che è indicato nel suo progetto formativo,
intervenendo se insorgono problemi e prestando attività di orientamento.
Modalità di attivazione del
tirocinio
I tirocini sono realizzati in base ad un’apposita convenzione stipulata
tra l’Ente promotore e l’Azienda ospitante, alla quale deve essere
allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento. L’ente promotore
assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile
verso terzi.
In nessun caso il tirocinio formativo può configurarsi come rapporto
di lavoro dipendente, né può costituire vincolo per l’azienda
ospitante di un’eventuale assunzione.
Al termine del tirocinio l’azienda ospitante rilascia un certificato
dell’esperienza svolta dal tirocinante.
Documentazione
Convenzione
- Firmata rispettivamente dal soggetto promotore e dall’azienda ospitante
(legali rappresentanti)
Progetto
contenente informazioni relative a:
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- nominativo dei tutor rispettivamente indicati dal soggetto promotore e dall’azienda
ospitante;
- estremi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità civile;
- durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
- settore aziendale di inserimento;
Registri
Devono essere compilati giornalmente dal tirocinante e devono essere trasmessi
al soggetto promotore in originale e trattenuti in copia dall’azienda
ospitante.
Normativa
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 - "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
- Decreto interministeriale 25 marzo 1998 n.142 - Regolamento recante norme
di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento.
- Decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 22 gennaio 2001 -" Ammissione
di rimborsi agli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini formativi.