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Stage e tirocini

Il tirocinio ha lo scopo di agevolare le scelte professionali delle persone mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro



Il tirocinio formativo è un’esperienza presso un’azienda o un Ente Pubblico, ed ha lo scopo di agevolare le scelte professionali delle persone mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Non è un rapporto di lavoro, non si perde quindi l’anzianità presso le liste di disoccupazione e non si percepisce alcuna retribuzione. È consentito all’azienda ospitante corrispondere al tirocinante un rimborso per spese sostenute, quali trasporto, pasti.

A chi è rivolto
Il tirocinio formativo è rivolto a:
- studenti che frequentano la scuola superiore;
- allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale;
- giovani in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- cittadini stranieri;
- giovani portatori di handicap o con svantaggio sociale;
- studenti universitari e neolaureati.

Durata
Il tirocinio ha una durata massima differente in base alla condizione formativo e occupazionale del tirocinante ed è possibile svolgerlo anche in part-time:
- non superiore a 4 mesi per studenti della scuola secondaria;
- non superiore a 6 mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di formazione professionale;
- non superiore a 6 mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- non superiore a 12 mesi per studenti universitari o allievi di corsi di perfezionamento o specializzazione post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- non superiore ai 18 mesi per persone svantaggiate (legge 381/91)
- non superiori a 24 mesi per soggetti portatori di handicap.
Nel computo dei limiti temporali non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati al servizio militare o civile e dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le eventuali proroghe sono ammesse entro i limiti massimi della durata su indicata.

Soggetti promotori
Il tirocinio formativo può essere promosso da:
- Centri per l’Impiego;
- Università ed Istituti di istruzione Universitaria;
- Aziende per il diritto allo studio universitario;
- Istituzioni scolastiche;
- Centri di formazione professionale o di orientamento e agenzie nell’ambito di progetti di formazione e orientamento;
- Comunità terapeutiche
- Cooperative sociali;
- Servizio di inserimento lavorativo per disabili.

Limiti numerici
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda nei limiti seguenti:
- aziende o Enti con non più di 5 dipendenti a tempo determinato: 1 tirocinante;
- aziende o Enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- aziende o Enti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore a 10%.

Figure di riferimento
Il tutor designato dall’azienda ospitante ha la funzione di favorire lo svolgimento del tirocinio, contribuendo ad illustrare al tirocinante le modalità delle fasi lavorative e a supervisionarne l’attività sia lavorativa che formativa.
Il tutor individuato dal soggetto promotore ha la funzione di controllare se il tirocinante svolga ciò che è indicato nel suo progetto formativo, intervenendo se insorgono problemi e prestando attività di orientamento.

Modalità di attivazione del tirocinio
I tirocini sono realizzati in base ad un’apposita convenzione stipulata tra l’Ente promotore e l’Azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento. L’ente promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
In nessun caso il tirocinio formativo può configurarsi come rapporto di lavoro dipendente, né può costituire vincolo per l’azienda ospitante di un’eventuale assunzione.
Al termine del tirocinio l’azienda ospitante rilascia un certificato dell’esperienza svolta dal tirocinante.

Documentazione
Convenzione
- Firmata rispettivamente dal soggetto promotore e dall’azienda ospitante (legali rappresentanti)
Progetto
contenente informazioni relative a:
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- nominativo dei tutor rispettivamente indicati dal soggetto promotore e dall’azienda ospitante;
- estremi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità civile;
- durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
- settore aziendale di inserimento;
Registri
Devono essere compilati giornalmente dal tirocinante e devono essere trasmessi al soggetto promotore in originale e trattenuti in copia dall’azienda ospitante.

Normativa
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 - "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
- Decreto interministeriale 25 marzo 1998 n.142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento.
- Decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 22 gennaio 2001 -" Ammissione di rimborsi agli oneri sostenuti dalle imprese per i tirocini formativi.




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